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Le Nostre Iniziative

Voto e intrasportabili

La Lega Arcobaleno, su richiesta dell’Associazione Luca Coscioni, ha elaborato la seguente proposta di legge, che nei prossimi giorni sarà depositata alla Camera.

Esercizio del diritto di voto nella propria dimora
RELAZIONE
La normativa che garantisce il diritto di voto alle persone con disabilità, è variegata ed abbastanza esauriente. Tuttavia, il Parlamento ha disciplinato sin nei dettagli il cosiddetto “voto assistito” (Art. 41 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 39, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 23) (Art. 55 T.U. 5 febbraio 1956, n. 26, art. 39) (Legge 5 febbraio 2003, n. 17)( legge 27/1/2006 n. 22) e il diritto di voto ai non deambulanti in presenza delle barriere architettoniche nel seggio (art 1 - legge 15 Gennaio 1991 n° 15) ma in maniera più vaga quello inerente il diritto “al trasporto” (art. 29 della legge 5 Febbraio 1992 n° 104). Quest’ultima recita: “In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale”. Pertanto, concerne “tutti” gli elettori indipendentemente dalla disabilità e dall’handicap. Ma tale norma, come è noto, è una “legge-quadro”, cioè fornisce indicazioni di comportamento peraltro condizionate dalla presenza o meno sia di appositi stanziamenti in bilancio sia di strumentazione umana - cioè di accompagnatori formati professionalmente - e tecnica. Comunque, sugli oltre 8.000 Comuni, solo poche centinaia riescono a soddisfare il servizio e pochi sono quelli per i disabili con impedita deambulazione che dimorano in case munite di barriere architettoniche e senza ascensore. In tali casi, infatti, l’elettore dovrebbe essere portato a braccia, con ferita alla propria dignità umana e comunque con gravi rischi di cadute, rovinose sia per lui sia per gli accompagnatori, spesso nemmeno coperti da apposita assicurazione.

Con la legge 27/1/2006 n. 22 il Parlamento ha preso positivamente in considerazione il diritto di voto degli elettori nella loro dimora ma solamente a quelli in stato di dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali. Allo stato dell’arte, dunque, occorre che la normativa fissi alcuni principi e modalità:

a)- Pari Opportunità L’esercizio del voto è un diritto costituzionalmente garantito. La normativa vigente, peraltro, lo applica compiutamente solo in tale fase ma senza disciplinare quelle precedenti: spostamento dalla casa al portone del palazzo ove si dimora – trasporto sino al seggio – ritorno in casa; e non lo applica per tutti gli elettori che si trovano comunque in situazioni bisognose dell’intervento. Occorre precisare, infatti, che l’offerta del servizio non dipende dalla tipologia della malattia o della disabilità bensì dalla oggettiva situazione di “impossibilità” di spostarsi dalla dimora per andare a votare senza arrecare un gravissimo danno alla salute. Ed occorre anche prevedere il caso di presenza di barriere architettoniche, senza vie alternative percorribili, qualora l’elettore abbia una nulla o gravemente impedita capacità di deambulazione.

b)- Non Discriminazione, Autonomia, Diritto di scelta La legge 1Marzo 2006 n° 67 stabilisce il diritto alla non discriminazione sociale, mentre l’ONU, con la Convenzione del 11 Dicembre 2006 firmata il 30 Marzo 2007 dal Ministro Ferrero per il Governo italiano, ha sancito il diritto all’autonomia della persona con disabilità ed al suo diritto di scelta fra i servizi erogabili. Per le persone disabili l’autonomia consiste nella possibilità di utilizzare le proprie residue capacità funzionali, anche se con l’ausilio di appositi apprestamenti ambientali e strumentali. In mancanza di tale principio-diritto, è ovvio che ogni barriera potrebbe essere superata ma lo si farebbe con metodi invasivi, rischiosi, antieconomici: essere portati a braccia da più persone a rischio di pericolose cadute, utilizzare tecnologie meccaniche costosissime, ecc. In tutti i casi, laddove non vi sia consenso della persona assistita, si arrecherebbe una lesione al suo diritto di scelta ed alla sua stessa libertà.

c)- Obbligo dei Comuni Occorre specificare che i Comuni hanno l‘obbligo di garantire l’esercizio del diritto di voto alle persone con disabilità: o garantendo le fasi dell’assistenza, dell’accompagnamento, del trasporto, del voto assistito, richieste dall’elettore disabile oppure del voto nella sua dimora se vi sono i presupposti di legge.

d)- L'impossibilità Il diritto di voto nella dimora non deve trasformarsi in un privilegio. Esso deve essere riservato solamente agli elettori che si trovano impossibilitati ad andare a votare come qualsiasi altro cittadino. I presupposti per il voto nella dimora sono di due tipi:
- o essere allettati per malattia che, alzandosi dal letto, arrecherebbe un gravissimo danno alla propria salute (es. essere in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, essere con post-fratture non rimarginate, essere in stato febbrile altissimo, ecc.);
- o trovarsi in situazione di gravità, così come stabilita dall'art. 3 - comma 3 - della legge 104;'92, ed essere anche impossibilitati a spostarsi autonomamente dalla propria dimora a causa della citata situazione (es. presenza di barriere architettoniche in assenza di ascensore o servoscala o pedana).

La proposta che segue consente a tutti gli elettori le pari opportunità di esercitare il diritto costituzionale del voto.
Art. 1. Voto nella dimora per elettori disabili
L’art. 1- commi 1 e 3 - della legge 27 Gennaio 2006 n. 22 è sostituito dal seguente:
1. Gli elettori che si trovano a letto perché malati impossibilitati ad alzarsi senza arrecare un gravissimo danno alla propria salute e gli elettori che si trovano in situazione di gravità, così come stabilita dall'art. 3 - comma 3 - della legge 104;'92, e che sono impossibilitati a spostarsi autonomamente dalla propria dimora a causa della citata situazione, sono ammessi al voto nella predetta dimora.
3. Gli aventi diritto devono far pervenire, dal 60° al 30° giorno antecedente la data della votazione, all'Ufficio elettorale del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti: a)- esplicita richiesta in carta libera attestante il motivo per il quale si chiede di esprimere il voto presso la propria dimora; b)- eventuale copia del certificato rilasciato dalla Commissione medica di cui all’art. 4 della predetta legge 104/’92, od altra equivalente, da cui risulti l’esistenza della situazione di gravità di cui al comma 1; c) il certificato del medico di base in cui si dichiara l’esistenza della situazione di malattia di cui al comma 1 ed eventualmente che l’elettore è impossibilitato ad allontanarsi autonomamente dalla propria abitazione, indicandone anche la motivazione.
3 bis. I Comuni in cui dimorano gli elettori di cui al comma 1 sono tenuti a garantire il loro esercizio del diritto di voto – su loro richiesta e se vi sono i presupposti di legge – mediante servizi di accompagnamento, trasporto, voto assistito.

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