Immagine di tre alberelli attraversati da un arcobaleno e logo dell'associazione

Le Nostre Iniziative

PdL regionale CAUD

Il 29 Ottobre la Commissione Consiliare Politiche Sociali della Regione Lazio ha presentato all’associazionismo il testo della PdL regionale sul Centro Accesso Unificato per la Disabilità. Il testo è stato elaborato in comune dai due soggetti.
Questo è l testo concordato:

Art.1 - Principi
1.La Regione nel rispetto e in attuazione dei principi stabiliti dall’articolo 7, comma 2, lettera f) dello Statuto e del principio di uniformità di indirizzo, qualità ed omogeneità delle prestazioni su tutto il territorio regionale, al fine di garantire alle persone con disabilità e ai nuclei familiari la presa in carico globale e un alto livello di assistenza per tutto il corso della vita, promuove interventi che:
a) garantiscono la continuità e l’interdisciplinarietà della presa in carico globale del Progetto di Vita Individuale di cui all’articolo 7, attraverso la stabilizzazione e la creazione di collegamenti fra le proprie strutture ed i soggetti ad esso collegati;
b) organizzano idonei servizi per la prevenzione socio-sanitaria, la diagnosi prenatale e precoce, la cura, la riabilitazione socio-sanitaria, l’assistenza personale anche indiretta, l’accompagno, la mobilità, l’istruzione, l’inserimento lavorativo;
c) organizzino percorsi tendenti all’acquisizione della massima autonomia possibile delle persone disabili compatibile con la loro situazione per addivenire alla possibilità della loro scelta di indipendenza di vita;
d) individuano ed organizzano reti di sostegno attivabili al momento in cui la persona con disabilità si trovi senza supporti familiari;
e) organizzano percorsi e sostegni tendenti a rimuovere ogni forma di emarginazione sociale e ambientale dei nuclei familiari.

Art. 2 - Centro di Accesso Unificato per la Disabilità (CAUD)
1.Per le finalità di cui all’articolo 1, è istituito il Centro di Accesso Unificato per la Disabilità, di seguito denominato CAUD.
2. Il CAUD è una struttura di coordinamento socio-sanitario, intersettoriale, multidisciplinare e interistituzionale nell’ambito della disabilità e finalizzato alla predisposizione e alla realizzazione di progetti di vita che accompagnano la persona lungo tutto il corso della vita stessa.
3. Il Presidente della Giunta regionale, di concerto con i Direttori Generali delle ASL, sentite le Commissioni Consiliari competenti, la Consulta Regionale per i problemi della disabilità e dell’handicap di cui alla LR 36/2003, l’UPPI e l’ANCI, emana il regolamento di attuazione della presente legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.
4. La vigilanza e il controllo sul funzionamento del CAUD sono esercitate dalla Regione, che si avvale dell’UPPI, dell’ANCI e della Consulta Regionale per i problemi della disabilità e dell’handicap di cui alla L.R. 36/2003.

Art. 3 - Struttura e organizzazione del CAUD
1.Il CAUD è così articolato:
a) CAUD Regionale composto dal Presidente della Regione, dai Direttori Generali delle ASL, dai Presidenti delle Province e dal Presidente della Consulta Regionale per i problemi della disabilità e dell’handicap di cui alla LR 36/2003.
b) CAUD Territoriale così suddivisi: un CAUD territoriale per ogni Municipio della città di Roma, composto dal Presidente del Municipio, dal Direttore del Distretto ASL e dal Coordinatore socio sanitario per la disabilità;
un CAUD territoriale per ogni ASL della Provincia di Roma, composto dal Direttore del Distretto ASL, dai Sindaci dei Comuni e dal Coordinatore socio sanitario per la disabilità;
un CAUD territoriale per ogni ASL delle Province di Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina, composto dal Direttore del Distretto ASL, dai Sindaci dei Comuni e dal Coordinatore socio sanitario per la disabilità.
c)La figura del Coordinatore socio sanitario per la disabilità, si avvale di apposita struttura operativa, composta da un ufficio amministrativo e da una struttura tecnica costituita dai Tutor articolata anche in sedi decentrate a livello locale. Per l’espletamento dei compiti e delle funzioni del CAUD la struttura operativa opera in collegamento con i soggetti competenti nella determinazione del progetto di vita personalizzato.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il direttore generale produce alle competenti commissioni consiliari, alla giunta ed alla Consulta regionale handicap – lr 36/03 una relazione sullo stato di attuazione della legge e sul funzionamento dei CAUD Distrettuale relativa all’anno precedente , comprensiva anche degli aspetti gestionali e finanziari.

Art 4 - Compiti del CAUD
1. Compiti del CAUD Regionale
a) emanare norme di indirizzo al fine di uniformare, semplificare, stabilire i livelli essenziali, garantire l’equità e la distribuzione territoriale dei servizi e delle prestazioni su tutto il territorio regionale, al fine di garantire alle persone con disabilità e ai loro nuclei familiari la presa in carico globale.
2 Compiti del CAUD Territoriale:
a) essere una porta unitaria territoriale di accesso per la disabilità
b) fungere da raccordo fra il CAUD Regionale ed il territorio
c) nominare il Coordinatore socio-sanitario per la disabilità
d) istituire la struttura operativa di cui all’art. 3 comma 1. lett. c)
e) stabilire i criteri per l’individuazione dei Tutor su indicazione dei criteri definiti dal regolamento di cui art. 2 comma 2
f) selezionare i Tutor attraverso la valutazione dei curricula
g) realizzare campagne informative e di sensibilizzazione relative alla disabilità anche utilizzando le buone prassi, eventualmente già presenti nel territorio
h) effettuare azioni di controllo e verifica delle effettive risorse territoriali e partecipare all’elaborazione del Piano di Zona con gli Enti Locali
3. Compiti del Coordinatore socio-sanitario per la disabilità

a) individuare l’équipe multidisciplinare attraverso la costruzione di una rete comprensiva di un referente per ogni servizio pubblico, del privato convenzionato con il pubblico o accreditato, e per qualsiasi potenziale risorsa presente nel territorio;
b) ricevere le domande dei richiedenti;
c) assegnare il tutor al richiedente;
d) porsi a sostegno, della persona disabile e del nucleo familiare con persone disabili, nei rapporti fra loro e le istituzioni e/o i servizi territoriali, al fine di garantire il diritto alle pari opportunità;
e) individuare piani per azioni di informazione, orientamento e accompagnamento nei percorsi assistenziali, anche in forma indiretta, socio-riabilitativi e di riabilitazione funzionale alle persone disabili, ai nuclei familiari con persone disabili, agli operatori socio-sanitari ed a quanti svolgono attività inerenti la disabilità;
f) individuare piani per azioni di formazione permanente e unitaria ai nuclei familiari, agli operatori ed agli insegnanti, che, nello svolgimento dei propri compiti e funzioni, entrano in relazione con la persona disabile;
g) individuare piani per la realizzazione di gruppi di auto-mutuo aiuto rivolti alle persone disabili ed ai nuclei familiari con persone disabili;
h) presentare il piano individuale al CAUD Territoriale;
i) presentare al CAUD Territoriale i piani di cui alle lett. e) f) g) del presente comma;
l) ricevere le anagrafe individuali, predisporre ed aggiornare l’anagrafe territoriale;
m) trasmettere l’anagrafe territoriale al CAUD Regionale.
4. Compiti del Tutor
a) accogliere il caso;
b) individuare l’equipe multidisciplinare adeguata alla situazione specifica;
c) costruire insieme all’équipe, di concerto con il richiedente, l’anagrafe individuale e predisporre il progetto di vita e la presa in carico globale di cui all’art. 7.
A tale scopo il Tutor dispone della facoltà di presentare al Coordinatore uno o più piani di convenzione con referenti del settore privato; d)trasmettere al coordinatore l’anagrafe individuale e il piano individuale.

Art. 5 - Destinatari
1. Possono accedere ai servizi del CAUD Territoriale:
a) le persone disabili di qualsiasi età;
b) coloro che, sulla base di una diagnosi prenatale, post natale o precoce, mostrano segni di menomazioni o patologie tali da influire negativamente sul normale svolgimento della vita quotidiana e della relativa inclusione sociale.
c) i nuclei familiari di cui alla lettera a) e b) del presente comma.
2. I destinatari che intendono avvalersi del Caud, presentano al Coordinatore apposita richiesta.

Art 6 - Anagrafe sulla Disabilità
1. Il tutor con l’équipe multidisciplinare di cui all’art. 4 comma 4 lettera b) di concerto con il richiedente, realizza una Anagrafe individuale della persona disabile contenente: i dati soggettivi della persona disabile; la composizione del nucleo familiare; la situazione che ha determinato la disabilità; la situazione sociale ed ambientale del disabile e del suo nucleo familiare; la quantificazione e la natura dei suoi bisogni; il confronto con la mappatura delle strutture e dei servizi nel territorio coinvolgenti le risorse sociali sanitarie e del tempo libero utili ai fini dell’inclusione sociale, strumentale alla programmazione e realizzazione del progetto di vita personalizzato;
2. Il coordinatore, predispone l’anagrafe territoriale quale strumento generale, che, attraverso un lavoro di sintesi e raggruppamento delle anagrafe individuali rappresentano la reale situazione del territorio.
3. Il regolamento di cui all’art.2 comma 3 definisce le modalità e i criteri dell’anagrafe individuale e dell’anagrafe territoriale, uniformi nel territorio della Regione.

Art 7 - Progetto di vita personalizzato e Presa in carico
1. Il progetto di vita personalizzato è predisposto dal Tutor, di concerto con il richiedente nella salvaguardia del diritto di scelta per l’assistenza personale in forma indiretta per qualsiasi disabilità, parte dalla Anagrafe individuale e identifica le risorse necessarie per dare soluzioni ai bisogni individuali e le collega anche con quelle esistenti nel territorio o altre da costruire.
2. Il Tutor prende in carico il disabile per realizzare il suo progetto di vita, lo accompagna anche nel suo percorso progettuale unitamente alla sua famiglia.
3. Il progetto di vita e/o la presa in carico sono riesaminati e/o modificati a scadenze predeterminate dall’équipe o su richiesta del disabile e identifica di volta in volta bisogni – percorso di vita – strumenti di sostegno; esso prevede obiettivi a breve, medio, lungo termine, la sua realizzazione è soggetta da parte dell’équipe multidisciplinare, di concerto con la persona disabile, a verifiche dei risultati ottenuti.
4. La copia della documentazione per la presa in carico è consegnata alla persona disabile.

Art. 8 - Disposizioni finanziarie
1. .Per le finalità di cui alla presente legge è istituito nell’ambito dell’UPB H un apposito capitolo pluriennale di spesa denominato “Istituzione e funzionamento del Centro di accesso unificato per la disabilità CAUD e dell’Anagrafe delle persone disabili.
2. L’importo è stabilito in euro …………………annuali.
3. Per concorrere alla spesa complessiva di cui al comma 2, si procede in sede di predisposizione della legge di previsione del bilancio, a prelevare tale importo dalle disponibilità delle direzioni regionali competenti per le finalità di cui alla presente legge che, alla luce dell’attuale organizzazione degli uffici della giunta regionale, sono individuate nelle seguenti strutture:
a) Direzione Regionale Sistema Sanitario Regionale e Direzione Regionale Programmazione Sanitaria e Tutela della Salute
b) Direzione:Regionale Servizi Sociali.
c) Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Diritto allo Studio.
d) Direzione Regionale Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili.
e) Direzione Regionale Tutela dei Consumatori e Semplificazione Amministrativa.
f) Direzione Regionale Infrastrutture e Lavori Pubblici e Direzione Regionale Piani e Programmi di Edilizia Residenziale.
g) Direzione Regionale Beni e Attività Culturali, Sport.
4. Con successivo atto la giunta regionale individua entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge procederà con proprio atto all’individuazione delle strutture regionali che dovranno concorrere alla spesa complessiva.
5. Nelle more della definizione di quanto contenuto nei precedenti comma si provvede per l’anno 2008 ad uno stanziamento di euro……………

ART. DA RIVEDERE: si chiede che entri in vigore non prima di un anno da quando la legge è entrata a regime; nel frattempo che abbia un finanziamento aggiuntivo ad hoc

Questo il comunicato stampa della Commissione:
Una legge per i disabili: incontro alla regione Lazio.
Si è svolta alla regione Lazio un’audizione organizzata dalla Commissione consiliare Politiche Sociali, presidente il consigliere Maria Antonietta Grosso d’intesa con la Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell’handicap, coordinata da Bruno Tescari. All’incontro erano presenti numerose associazioni che compongono la Consulta e i rappresentanti degli assessori del Lazio alle Politiche Sociali, alla Sanità, alla Scuola, Diritto allo Studio e Formazione. La legge per l’istituzione di un Centro di Accesso Unificato per la Disabilità e un’Anagrafe del Disabile ha trovato il consenso unanime della Consulta. “Siamo, finalmente, in presenza di una legge non romano-centrica - ha dichiarato nel suo intervento alla sala Mechelli della Pisana, Bruno Tescari – e che, al tempo stesso, può essere da esempio a livello nazionale.
La Consulta è sempre stata informata di ogni aggiornamento che riguardava la legge, una legge – ha aggiunto – che guarda al problema della disabilità in termini globali, che pensa alle famiglie e che ha tra le sue finalità quella di rendere omogenee, di qualità ed uniformi le prestazioni e l’assistenza, nel corso di una intera vita, verso i disabili”. Dello stesso tenore i diversi interventi che sono stati accolti con soddisfazione dalla Presidente della Commissione Politiche Sociali del Lazio, Maria Antonietta Grosso che ha voluto ricordare come “l’organizzazione di servizi interdisciplinati, supportati da finanziamenti adeguati, può effettivamente garantire la prevenzione socio-sanitaria, la diagnosi prenatale e precoce, la cura, la riabilitazione, l’assistenza diretta ed indiretta, l’accompagno, la mobilità, l’istruzione, lavoro e svago, favorendo la stessa autonomia ed indipendenza dei soggetti disabili e dei loro cari”.
Naturalmente sarà necessario monitorare l’esistente per far corrispondere il piano legislativo alla realtà e creare le condizioni per la formazione permanente o l’aggiornamento degli operatori del settore come la legge, del resto, prevede.

Tecno Drive

www.tecnodrive.it

''Muoversi in Libertà''
Soluzioni per la guida veicoli e il trasporto di persone con ridotte capacità motorie.

Powered by
Abbiamo fatto il possibile per renderlo accessibile secondo le linee guida WCAG 1.0 al livello AA