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Direttiva per la guida dei tricicli e dei quadricicli

Direttiva per la guida dei tricicli e dei quadricicli

Oggetto: Direttiva per la guida dei tricicli e dei quadricicli da parte di conducenti con limitazioni funzionali agli arti.

Ai sensi del D.M. 5/4/1994 e successive modifiche (recepimento della Direttiva n. 92/61 del 30/6/92 relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due e tre ruote) e del D.M. 30/9/2003 n. 40T (recepimento della Direttiva 2000/56/CE di modifica della direttiva 91/439 in materia di patenti di guida) si intende per:

TRICICLO: veicolo a tre ruote simmetriche munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cc se a combustione interna e/o avente una velocità massima per costruzione superiore a 45 Km/h;

QUADRICICLO: veicolo a motore a quattro ruote munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cc per i motori ad accensione comandata (o la cui potenza massima netta è superiore a 4 KW per gli altri tipi di motore), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 Kg (550 Kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15Kw. La velocità massima per costruzione è superiore a 45 Km/h.

Con riguardo al dispositivo di sterzatura, detti veicoli possono essere distinti come appresso:
TRICICLI con volante
TRICICLI con manubrio
QUADRICICLI con volante
QUADRICICLI con manubrio (quad)


La disposizione di serie dei comandi ai fini della presente direttiva configurata nella maniera seguente:

TRICICLI/QUADRICICLI con volante Acceleratore: a pedale lato destro; freno di servizio: a pedale lato destro, con eventuale servofreno; freno di stazionamento: a mano lato destro; frizione: a pedale lato sinistro; cambio di velocità: meccanico con leva manuale lato destro oppure cambio automatico; dispositivi di controllo: manuali al volante o sul cruscotto.

TRICICLI/QUADRICICLI con manubrio Acceleratore: sul manubrio lato destro; freno: anteriore sul manubrio lato destro e posteriore a pedale lato destro oppure unificato a pedale lato destro; frizione: sul manubrio lato sinistro; cambio di velocità: sul manubrio lato sinistro oppure a pedale lato sinistro; dispositivi di controllo: manuali sul manubrio.

GUIDA DEI TRICICLI/QUADRICICLI CON VOLANTE
Riguardo alle precisazioni per la guida di TRICICLI/QUADRICICLI con volante, non si rivela la necessità di indicazioni diverse rispetto a quelle già formalizzate per la guida degli autoveicoli; fa eccezione la sola eventuale prescrizione relativa al servosterzo in quanto sui tricicli/quadricicli tale dispositivo generalmente non viene montato né si reputa indispensabile, nei casi di limitazione ad 1-2 arti, considerata la ridotta massa di tali veicoli e quindi il limitato sforzo necessario per azionare il volante.
Nessun dubbio invece che il dispositivo di sterzatura debba essere servoassistito secondo i criteri della direttiva 6 novembre 2003 là dove le limitazioni funzionali riguardino 3-4 arti.
In definitiva, quindi, per la guida dei TRICICLI o QUADRICICLI con volante valgono le stesse prescrizioni di cui alla direttiva 30 luglio 2003 per la guida di autoveicoli da parte di conducenti con minorazioni ad 1-2 arti (con la sola eccezione del servosterzo) ed alla direttiva 6 novembre 2003 per la guida di autoveicoli con minorazione a 3-4 arti.

GUIDA DEI TRICICLI/QUADRICICLI CON MANUBRIO
Riguardo invece alla guida dei TRICICLI/QUADRICICLI con manubrio, non possono essere prese in considerazione tutte le classi di minorazioni (ad 1-2-3-4 arti) già regolarmente per la guida degli autoveicoli (o dei tricicli/quadricicli con volante), poiché detti veicoli, seppur non presentino i problemi di stabilità tipici dei veicoli a 2 ruote, conservano intatti i problemi di sterzabilità evidenziati nella direttiva 1/7/2004 relativa alla guida dei motocicli. Sulla base di ali considerazioni, il prontuario allegato (che fa parte integrante della presente direttiva) regolamenta i casi di minorazione ritenute compatibili con la guida dei tricicli/quadricicli con manubrio, indicando le conseguenti prescrizioni. Minorazioni di tipo diverso non potranno, al momento, essere considerate compatibili con la sicurezza della guida, in quanto finora non compensabili con adattamenti opportuni.

PATENTE DI GUIDA
Per il disposto dell’art. 3/1° comma e dell’art. 5/3° comma del D.M. 40T del 30/9/2003, i tricicli ed i quadricicli possono essere condotti con patente di guida della categoria B od anche (sul territorio nazionale) della categoria A o della sottocategoria A1.
Si fa notare, in proposito, che per la guida dei tricicli e quadricicli con patente della categoria A1 non vige la limitazione (prescritta invece per la guida dei motocicli) di cilindrata fino a 125 cc e potenza fino a 11KW.L’art. 4/2° comma del medesimo D.M. precisa che “se a causa di deficienze fisiche, viene autorizzata la guida soltanto per taluni tipi di veicoli o per veicoli adattati, la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui all’art. 7 (ovverosia la prova di guida) verrà effettuata a bordo di tali veicoli”.

Riguardo alle patenti speciali per i casi qui trattati, l’art. 116/5° del C.d.S., dispone che “ le….patenti speciali) possono essere limiate alla guida dei veicoli di particolari tipi e caratteristiche nonché con determinate prescrizioni in relazione all’esito degli accertamenti di cui all’art. 119,comma 4 (gli accertamenti medici). Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo”.
Richiamato quindi che a seconda delle risultanze delle visite presso le Commissioni Mediche Locali le patenti speciali di categoria B od A od A1 possono abilitare alla guida anche di quei soli tricicli/quadricicli le cui caratteristiche od adattamenti siano compatibili con le accertate condizioni fisiche, per i casi in esame possono presentarsi 3 eventualità:

1) Conducente già titolare di patente speciale di categoria B.
In tal caso il conducente è autorizzato a condurre anche tricicli o quadricicli purchè questi ultimi siano adattati come il veicolo della categoria B alla cui guida ha conseguito l’abilitazione.
Per quanto già osservato riguardo alla disposizione dei comandi dei tricicli/quadricicli, può concludersi che, in sostanza, la patente di guida B speciale autorizza anche la guida dei tricicli e dei quadricicli con dispositivo di sterzo a volante ed adattamenti del medesimo tipo di quelli prescritti per la guida degli autoveicoli (con l’unica eccezione del servosterzo, er i motivi già detti). Adattamenti che, come è noto, sono riportati in chiaro sulle patenti di vecchio tipo ed in codice sulle patenti tipo card.
Per la guida invece dei tricicli/quadricicli con dispositivo di sterzo a manubrio, essendo del tutto diversa -rispetto agli autoveicoli- la disposizione dei comandi, anche gli adattamenti saranno, di norma, di diverso tipo. Ne iene, la conseguenza, che il titolare di patente B speciale per poter condurre un triciclo od un quadriciclo con dispositivo di sterzo a manubrio, dovrà sottoporsi a visita presso una CML la quale ne accerterà il possesso dei requisiti secondo le indicazioni della presente direttiva e, nel caso, gli prescriverà i nuovi adattamenti. Successivamente dovrà superare una prova di capacità e comportamento, alla guida (indifferentemente) di un triciclo o di un quadriciclo che sia in grado di raggiungere la velocità di almeno 60 Km/h (punto 6.4 dell’allegato II al D.M. 40T/2003).
La suddetta prova –come prescritto al medesimo punto del citato DM.- sarà svolta
secondo le due seguenti fasi:
a) su pista, per il controllo della destrezza e della padronanza del veicolo;
b) su strada, per valutare l’idoneità di guida del candidato nel traffico.
Nel caso di esito favorevole, il conducente titolare di patente B speciale, avrà conseguito anche la patente di categoria A speciale e quindi l’idoneità a condurre tricicli/quadricicli di qualsiasi tipo (ma non motocicli, in quanto le condizioni di stabilità richieste per la guida di questi ultimi veicoli richiedono accertamenti medici e prove pratiche di tipo specifico, v. direttiva prot. 2852/M334 del 1°/7/2004).

2) Conducente già titolare di patente speciale di categoria A od A1.
Trattasi, in questo caso, di conducente che ha già dimostrato la sua idoneità a condurre un veicolo a due ruote con un dispositivo di sterzo a manubrio, appositamente adattato in relazione alle sue limitazioni funzionali. Nel consegue, quindi, che detto conducente è autorizzato anche a guidare tricicli/quadricicli con sterzo a manubrio, adattati secondo le prescrizioni che già figurano sulla sua patente.
Qualora invece il conducente in questione intenda guidare un triciclo/quadriciclo con dispositivo di sterzo a volante, dovrà sottoporsi a visita presso una Commissione medica locale la quale ne accerterà il possesso dei requisiti fisici e gli prescriverà gli adattamenti opportuni in relazione al diverso assetto di guida del nuovo tipo di veicolo.
Successivamente dovrà superare una prova di capacità e comportamento atta a dimostrare la sua idoneità a condurre tricicli/quadricicli con i nuovi adattamenti. Una tale prova, nel caso in specie, assumerà i connotati di un semplice esperimento di guida,in quanto il conducente, anche in caso favorevole, continuerà ad essere titolare della medesima categoria di patente A od A1, seppur estesa a veicoli con nuove caratteristiche (art. 116/5° c del C.d.S.).

3) Conducente non ancora abilitato alla guida che intenda conseguire a patente speciale per condurre tricicli/quadricicli.
Per quanto detto, la guida di tali veicoli è consentita, con patenti speciali di categoria B, oppure (sul territorio nazionale) A od A1.
Per conseguire la patente speciale di categoria B, il conducente dovrà sottoporsi a visita presso una CML la quale gli prescriverà gli adattamenti opportuni per la guida di autoveicoli. La prova di capacità e comportamento (ovverosia la prova di guida) dovrà essere sostenuta su un autoveicolo appositamente adattato. Conseguita la patente di categoria B speciale, il conducente sarà autorizzato a condurre anche tricicli/quadricicli con dispositivo di sterzo a volante (v. precedente punto 1).
Ove invece l’interessato sprovvisto di patente intenda conseguire la patente di categoria A od A1 per condurre un triciclo/quadriciclo con dispositivo di sterzo rispettivamente a volante od a manubrio, dovrà rappresentare il suo intendimento alla CML la quale, nell’uno o nell’altro caso, gli prescriverà gli adattamenti previsti La prova di capacità e comportamento sarà effettuata su un triciclo/quadriciclo avente le caratteristiche e con le modalità già descritte al punto 1).

Il Presidente del Comitato Tecnico (dott. Ing. Franco GIANNETTI)

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