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Congedi retribuiti di due anni al coniuge

Come si ricorderà la normativa vigente (art. 42 del Decreto legislativo 151/2001) prevede l'opportunità per i genitori di persone con handicap grave di fruire di due anni di congedo retribuito, anche frazionabile. Una opportunità che si aggiunge, pur in modo alternativo, a quella dei tre giorni di permesso mensile retribuito.
La norma originaria prevede che tale congedo di due anni spetta anche ai fratelli o alle sorelle delle persone con handicap grave certificato, dopo la scomparsa di entrambi i genitori.
Ora, con sentenza 158 del 18 aprile 2007 la Corte Costituzionale si esprime ancora su un'altra eccezione di legittimità costituzionale, sempre dell'articolo 42: la concessione del congedo al coniuge lavoratore di una persona con handicap grave.
La norma, come noto, esclude questa opportunità: il coniuge non può fruire dei due anni di congedo retribuito e la Corte censura in modo nettissimo questa esclusione.
Ora, viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 42, nella parte in cui non prevede la concessione dei congedi retribuiti anche al coniuge della persona con handicap grave. D'ora in poi i congedi dovranno essere concessi anche al coniuge.

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