Musei e documenti
la Direzione Ministeriale del Servizio Musei ha
precisato con una nota ministeriale del 3 novembre (protocollo
n. 13093), che «la condizione di disabilità deve essere attestata
da documentazione medica» e che «la condizione di accompagnatore
deve essere attestata da Associazioni o Enti che svolgono attività
di assistenza socio-sanitaria».
Va però ricordato che in casi come quelli regolamentati dal
Decreto Ministeriale 239/2006 (gratuità dell'accesso ai Musei.)
ci si può invece rifare alla Legge 448/1998, unica eccezione
al divieto generale di autocertificazione rispetto ai certificati
medici.
Infatti, all'articolo 39 (Autocertificazione dei soggetti portatori
di handicap), si recita testualmente: «I soggetti riconosciuti
ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
attestano, mediante autocertificazione effettuata nei modi e
nei termini previsti dalla legge, l'esistenza delle condizioni
personali richieste ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi
o dell'acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni
sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra
utilità, erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti
pubblici servizi».
Diventa quasi superfluo ricordare dunque che tra le «ogni altra
utilità» previste da quella norma rientra a pieno titolo anche
la possibilità di ingresso gratuito ai luoghi della cultura.
Per avvalersi quindi di quanto previsto dal Decreto emanato
nell'aprile di quest'anno, è sufficiente l'autocertificazione,
la quale consiste nella possibilità di dichiarare di essere
già in possesso della certificazione di handicap, indicando
data e commissione di accertamento.