Immagine di tre alberelli attraversati da un arcobaleno e logo dell'associazione

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Musei e documenti

la Direzione Ministeriale del Servizio Musei ha precisato con una nota ministeriale del 3 novembre (protocollo n. 13093), che «la condizione di disabilità deve essere attestata da documentazione medica» e che «la condizione di accompagnatore deve essere attestata da Associazioni o Enti che svolgono attività di assistenza socio-sanitaria».
Va però ricordato che in casi come quelli regolamentati dal Decreto Ministeriale 239/2006 (gratuità dell'accesso ai Musei.) ci si può invece rifare alla Legge 448/1998, unica eccezione al divieto generale di autocertificazione rispetto ai certificati medici.
Infatti, all'articolo 39 (Autocertificazione dei soggetti portatori di handicap), si recita testualmente: «I soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, attestano, mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, l'esistenza delle condizioni personali richieste ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi o dell'acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra utilità, erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi».
Diventa quasi superfluo ricordare dunque che tra le «ogni altra utilità» previste da quella norma rientra a pieno titolo anche la possibilità di ingresso gratuito ai luoghi della cultura. Per avvalersi quindi di quanto previsto dal Decreto emanato nell'aprile di quest'anno, è sufficiente l'autocertificazione, la quale consiste nella possibilità di dichiarare di essere già in possesso della certificazione di handicap, indicando data e commissione di accertamento.

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