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Minorazioni civili e handicap: le nuove procedure

Dal primo gennaio 2010 cambierà l’iter di domanda per l’accertamento e riconoscimento delle minorazioni civili (invalidità e cecità civile, sordità prelinguale), dell'handicap (Legge 104/1992) e della disabilità (Legge 68/1999).
La domanda si presenta all'INPS; le competenti Commissioni ASL sono integrate da un medico INPS.
Il primo obiettivo che viene perseguito è quello della piena trasparenza dei procedimenti mediante strumenti e modalità informatici e telematici.
La presentazione delle domande e l'archiviazione di tutti gli atti avverranno attraverso un sistema informatico gestito dall'INPS, garantendo così la tracciabilità di qualsiasi procedura in tempo reale. Altro obiettivo è quello dell'uniformità dei modelli di presentazione della domanda e dei relativi verbali di accertamento.
Verranno messi a disposizione dall'INPS superando cosìl'attuale disomogeneità degli atti a livello locale. Un ultimo obiettivo è quello di mantenere i tempi dei procedimenti che vanno dalla domanda alla concessione delle eventuali provvidenze economiche entro i 120 giorni.

La nuova procedura:
1) La certificazione medica
Per prima cosa bisogna rivolgersi al medico curante, il quale, basandosi sui modelli di certificazione predisposti dall'INPS, deve attestare la natura delle infermità invalidanti, riportare i dati anagrafici, le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto con l'indicazione obbligatoria dei codici nosologici internazionali (ICD-9).
Dovrà, se presenti, indicare le patologie elencate nel Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 che indica le patologie stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla non rivedibilità e dovrà indicare l'eventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto. Questo certificato va compilato su supporto informatico ed inviato telematicamente. Il sistema genera un codice univoco che il medico consegna all'interessato.
Il certificato ha validità 30 giorni: se non si presenta in tempo la domanda, il certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente. Se il medico a cui ci si rivolge non è abilitato o non dispone di computer e connessione, può compilare la certificazione su carta, ma questo documento deve essere compilato seguendo il modello dell'INPS. Per l'acquisizione informatica del certificato cartaceo, bisogna rivolgersi ad un patronato sindacale o ad altri soggetti abilitati, che potranno però inserire il documento solo se completo di tutti i dati.

2) La domanda
Una volta in possesso del certificato, si può presentare la domanda di accertamento. Conviene farlo attraverso gli enti abilitati: associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, altre organizzazioni, abbinando il certificato rilasciato dal medico alla domanda che si va a compilare. Si potrà indicare anche una casella di posta elettronica per ricevere le informazioni sul flusso del procedimento. Tutte le "fasi di avanzamento" potranno essere consultate online nel sito dell'INPS, richiedendo un codice di ingresso (PIN) al momento della presentazione della domanda o telefonando al Contact Center dell'INPS.

3) La ricevuta
Per ogni domanda inoltrata, il sistema genera una ricevuta con il protocollo della domanda e l'indicazione della data, del luogo e dell'ora della visita ed altre informazioni e . raccomandazioni. Si ricorda anche la possibilità di richiedere la visita domiciliare in caso le condizioni di salute siano tanto gravi da rendere intrasportabile il richiedente. Qiuesti potrà anche richiedere, sempre telematicamente, la modifica della data proposta per l'accertamento.

4) I tempi
Si prevede per la convocazione alle visite di accertamento un tempo massimo di 30 giorni dalla data della domanda. Il limite scende a 15 giorni nel caso in cui il richiedente sia affetto da una patologia oncologica in atto, oppure sia affetto da una delle gravi patologie - stabilizzate o ingravescenti - previste dal Decreto 2 agosto 2007.

5) La visita
La visita avviene presso la Commissione della ASL competente. Al termine della visita, viene redatto il verbale elettronico, riportando l'esito, i codici nosologici internazionali (ICD-9) e l'eventuale indicazione di patologie indicate nel Decreto 2 agosto 2007 checomportano l'esclusione di successive visite di revisione.
Saranno abilitati all'accesso a questi dati solo alcuni medici e funzionari, per contenere il rischio di abusi relativi alla riservatezza dei dati.
Tutta la documentazione sanitaria presentata nel corso della visita viene conservata e acquisita agli atti dalla ASL. In caso di assenza a visita senza giustificato motivo, la domanda viene rigettata e si dovrà presentare una nuova domanda, previo rilascio del certificato da parte del medico curante.

6) La visita domiciliare
La richiesta di visita domiciliare deve essere presentata per via telematica prima del giorno fissato per la visita.
È necessario trasmettere un certificato medico che attesti che la persona non è trasportabile se non a rischio della sua stessa salute.
Sarà il presidente della Commissione USL a valutare la richiesta e a fissare la visita domiciliare.
La procedura informatica invia all'interessato la comunicazione di accoglimento con indicazione di data e ora della visita oppure il rigetto della stessa confermando la precedente.

7) La verifica
Le Commissioni ASL sono integrate con un medico dell'INPS: se al termine delle visita il verbale viene approvato all'unanimità, il verbale, validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell'INPS, viene spedito all'interessato da parte dell'INPS stesso. Se il verbale dà diritto a prestazioni economiche (pensioni, indennità, assegni), viene anche attivato il flusso amministrativo per la relativa concessione ed erogazione e quindi inviato anche all'ente concessore e "messo in lavorazione".
Se al termine della visita di accertamento, invece, il parere non è unanime, l'INPS sospende l'invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell'INPS. Questi può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una nuova visita nei successivi 20 giorni.
La visita, in questo caso, viene effettuata, oltre che da un medico INPS (diverso da quello presente in Commissione ASL), da un medico rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC) e, nel caso di valutazione dell'handicap, da un operatore sociale.

8) L'invio del verbale
Il verbale viene inviato dall'INPS. Le versioni inviate sono due: una contenente tutti i dati sensibili e una contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi. Se il giudizio finale prevede l'erogazione di provvidenze economiche, il richiedente è inviato ad inserire online i dati richiesti (ad esempio reddito personale, eventuale ricovero a carico dello Stato, frequenza scuole o centri di riabilitazione, coordinate bancarie). Queste informazioni finiscono nella "banca dati" e completano il profilo della persona ai fini dell'invalidità civile, handicap e disabilità. E anche per queste procedure è bene farsi assistere da un patronato sindacale, un'associazione o un soggetto abilitato. Il procedimento si conclude con l'erogazione delle provvidenze economiche nei casi in cui ne sia riconosciuto il diritto sulla base dei requisiti sanitari e di diritto. I fascicoli elettronici dei verbali conclusi vengono archiviati nel Casellario Centrale di Invalidità gestito dall'INPS.

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