Disabili in ospedale
L’INPS ha emanato una circolare - n. 228/2006 –
con la quale precisa che il genitore impegnato ad assistere
il figlio con handicap degente in ospedale non ha diritto a
fruire dei permessi dal lavoro (legge n. 104/1992), anche quando
sia lo stesso ospedale a richiedere la sua presenza e a certificarla
come indispensabile per la tutela del figlio.
L’INPS precisa
anche che il ricovero finalizzato a un intervento chirurgico,
in linea di principio, è da considerare ricovero a tempo pieno
e, come tale, escludente il diritto ai medesimi permessi.
I permessi dal lavoro di cui si tratta, sono:
1) a prolungare fino a tre anni d'età del figlio il periodo
di astensione facoltativa, ora detto congedo parentale (articolo
33, comma 1, della legge n. 104/92);
2) a permessi giornalieri retribuiti fino al terzo anno di età
del bambino (articolo 33, comma 2, della legge n. 104/92);
3) a tre giorni di permesso mensile retribuito, successivamente
al compimento del terzo anno di vita del bambino (articolo 33,
comma 3, della legge n. 104/92);
4) al congedo straordinario di durata di due anni (articolo
80 della legge n. 388/2000). A quest'ultimo congedo ne ha diritto
il lavoratore/rice che abbia titolo a fruire dei permessi dell'articolo
33 della legge n. 104/92; questi ultimi permessi sono subordinati
alla condizione che il soggetto con grave handicap non sia ricoverato
a tempo pieno presso istituti specializzati. Le specificazioni
dell’INPS concernono:
Il ricovero ospedaliero.
L'INPS nega il diritto al genitore perché non sussiste la condizione
che il bambino/ragazzo non sia ricoverato a tempo pieno presso
istituti specializzati. A nulla rileva, dunque, l'effettivo
impegno del genitore nell'assistenza che, peraltro, è certificata
dall'azienda ospedaliera come «assolutamente indispensabile
a tutela del figlio».
Significato di istituto specializzato.
L’INPS precisa che per ricovero a tempo pieno deve intendersi
quello in cui il disabile trascorre tutta la giornata o gran
parte della stessa presso una struttura adibita all'accoglimento
degli handicappati (quindi anche un centro socio riabilitativo
diurno per disabili); che il rientro a casa del disabile, seppure
nelle ore serali, non esclude il ricovero a tempo pieno; che
anche il ricovero presso una qualsiasi struttura ospedaliera
è da intendersi effettuato presso «istituti specializzati»;
che il ricovero finalizzato a un intervento chirurgico è da
considerarsi a tempo pieno e, pertanto, non dà diritto ai premessi
dal lavoro. In tal ultima ipotesi, tuttavia, l'Inps ritiene
che alcuni benefici (i tre giorni di permesso mensile retribuito
dopo il terzo anno di vita del figlio previsti dal comma 3,
dell'articolo 33, della legge n. 104/92) possano essere fruiti
soltanto nei casi in cui: il richiedente assista un handicappato
in tenera età (fino a tre anni); il soggetto con handicap si
trovi ricoverato per finalità diagnosticoterapeutiche (nel qual
caso le finalità assistenziali legate all'età travalicano quelle
legate all'handicap); la presenza del padre o della madre sia
chiesta dall'ospedale per necessità effettive.