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Disabili in ospedale


L’INPS ha emanato una circolare - n. 228/2006 – con la quale precisa che il genitore impegnato ad assistere il figlio con handicap degente in ospedale non ha diritto a fruire dei permessi dal lavoro (legge n. 104/1992), anche quando sia lo stesso ospedale a richiedere la sua presenza e a certificarla come indispensabile per la tutela del figlio.
L’INPS precisa anche che il ricovero finalizzato a un intervento chirurgico, in linea di principio, è da considerare ricovero a tempo pieno e, come tale, escludente il diritto ai medesimi permessi.

I permessi dal lavoro di cui si tratta, sono:

1) a prolungare fino a tre anni d'età del figlio il periodo di astensione facoltativa, ora detto congedo parentale (articolo 33, comma 1, della legge n. 104/92);
2) a permessi giornalieri retribuiti fino al terzo anno di età del bambino (articolo 33, comma 2, della legge n. 104/92);
3) a tre giorni di permesso mensile retribuito, successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino (articolo 33, comma 3, della legge n. 104/92);
4) al congedo straordinario di durata di due anni (articolo 80 della legge n. 388/2000). A quest'ultimo congedo ne ha diritto il lavoratore/rice che abbia titolo a fruire dei permessi dell'articolo 33 della legge n. 104/92; questi ultimi permessi sono subordinati alla condizione che il soggetto con grave handicap non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Le specificazioni dell’INPS concernono:

Il ricovero ospedaliero.

L'INPS nega il diritto al genitore perché non sussiste la condizione che il bambino/ragazzo non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. A nulla rileva, dunque, l'effettivo impegno del genitore nell'assistenza che, peraltro, è certificata dall'azienda ospedaliera come «assolutamente indispensabile a tutela del figlio».

Significato di istituto specializzato.

L’INPS precisa che per ricovero a tempo pieno deve intendersi quello in cui il disabile trascorre tutta la giornata o gran parte della stessa presso una struttura adibita all'accoglimento degli handicappati (quindi anche un centro socio riabilitativo diurno per disabili); che il rientro a casa del disabile, seppure nelle ore serali, non esclude il ricovero a tempo pieno; che anche il ricovero presso una qualsiasi struttura ospedaliera è da intendersi effettuato presso «istituti specializzati»; che il ricovero finalizzato a un intervento chirurgico è da considerarsi a tempo pieno e, pertanto, non dà diritto ai premessi dal lavoro. In tal ultima ipotesi, tuttavia, l'Inps ritiene che alcuni benefici (i tre giorni di permesso mensile retribuito dopo il terzo anno di vita del figlio previsti dal comma 3, dell'articolo 33, della legge n. 104/92) possano essere fruiti soltanto nei casi in cui: il richiedente assista un handicappato in tenera età (fino a tre anni); il soggetto con handicap si trovi ricoverato per finalità diagnosticoterapeutiche (nel qual caso le finalità assistenziali legate all'età travalicano quelle legate all'handicap); la presenza del padre o della madre sia chiesta dall'ospedale per necessità effettive.

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