Difensore Civico
La Legge Finanziaria per il 2010 sembrava che abrogasse l’istituto del Difensore Civico.
Ciò ha provocato la reazione dei cittadini che hanno firmato una apposita petizione proposta dalla LEDHa di Milano e che ha raccolto migliaia di firme.
Per primo aveva reagito il Difensore Civico della Regione Marche e coordinatore nazionale, Samuele Animali, poi il Difensore Civico di Milano, Alessandro Barbetta. Quest’ultima ha fatto notare che va riaffermato un principio: l’articolo 2, comma 186 della Finanziaria per il 2010 non ha un'efficacia automatica sull'Istituto del Difensore Civico poiché la soppressione di questa figura di garanzia è prevista e regolata nello Statuto di ciascun Comune, deve essere decisa ed attuata con una deliberazione di modifica statutaria del Consiglio stesso; .in mancanza, ogni provvedimento in merito risulta viziato da illegittimità e incompetenza.
Di conseguenza, il Difensore Civico deve continuare a svolgere ordinariamente la sua funzione.
E il Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 ha varato il D.L. 78/10 che, sospendendo alcuni tagli sino al 2011, ha comunque escluso che i Consigli Comunali siano attualmente vincolati alla soppressione dell’Istituto.
Un esempio per riflettere sull’importanza dell’Istituto:
36. Aggravamento delle sanzioni penali.
- 1. Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà.
- 2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.