Collocamento obbligatorio e riservisti
Con la recente sentenza 19030/07, la Corte di Cassazione ha risolto il discusso problema dei “riservisti” cioè di quelle persone con disabilità che hanno diritto alla riserva di una percentuale di posti nei pubblici concorsi.
Costoro, sino a pochi mesi fa si erano visti rifiutare di fatto il diritto alla riserva, garantito dall’articolo 3 della Legge 68/’99.
Il problema riguardava sostanzialmente l’interpretazione sul diritto alla riserva di posti quando i bandi prevedono la suddivisione degli aspiranti e quindi degli idonei, in diversi successivi scaglioni, interni alla stessa graduatoria, relativi ai seguenti requisiti:
1. idonei in pubblici concorsi precedenti
2. in possesso di abilitazione all’insegnamento
3. privi di tale abilitazione.
Secondo i bandi, l’Amministrazione non può nominare "pescando" dallo scaglione successivo, se prima non ha esaurito i vincitori collocati in quello precedente.
Ora la Cassazione non ha negato l’obbligo di attingere in successione ai diversi scaglioni ma ha precisato che, ai fini dell’applicazione delle riserve, i tre scaglioni fanno parte di un’unica graduatoria, non costituendo quindi tre graduatorie distinte e separate.
Ciò significa che se scatta il diritto ad un posto di riserva nella prima fascia, ma in essa e in quella successiva mancano aspiranti con questo requisito, presenti invece nella terza fascia, il primo di essi ha diritto a quel posto, proprio perché i tre scaglioni fanno parte di una stessa graduatoria.